La legge di riforma del risparmio (Articolo 128 bis del Testo Unico Bancario TUB) ha previsto una nuova figura di mediatore nelle liti tra banche e clienti: l ’Arbitro bancario finanziario (ABF). Tal Arbitro deciderà sulle controversie attivate dai clienti verso le banche ed altri intermediari, che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali ad esempio i conti correnti, i prestiti personali, i mutui ecc. In particolare:
- Fino a 100mila euro , se il cliente chiede una somma di denaro;
- Senza limiti di importo, se si chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento sarà reso pubblico. Già dal 15 ottobre si possono dunque, inviare ricorsi su controversie non antecedenti al primo gennaio 2007. L’arbitro bancario stabilisce precisi obblighi alle banche e a Poste Italiane ( per il Bancoposta ) che sono tenute ad aderire al nuovo organismo e rispondere ai reclami dei clienti entro 30 giorni . L’organismo è articolato sul territorio nazionale in 3 collegi indipendenti:
- Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto.
- Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.
- Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.
- Il Presidente;
- Due membri scelti dalla Banca d’Italia;
- Un membro designato dalle Associazioni degli intermediari;
- Un membro designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori) .
Il ricorso all’arbitro può avvenire via web, con posta elettronica certificata (PEC) oppure per posta tradizionale, via fax o addirittura a mano. Qualora il cliente non rimanga soddisfatto delle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, può comunque rivolgersi al giudice.
Per presentare il ricorso il cliente dovrà versare un contributo spese pari a 20 euro, che verrà rimborsato dall’intermediario se il ricorso viene accolto. L’iter, dalla presentazione del ricorso fino all’adempimento da parte dell’intermediario dura al massimo 165 giorni. La banca che soccombe nel giudizio davanti all’Arbitro bancario finanziario e non rispetta la decisione del collegio vedrà il suo nome pubblicato sul sito dell’Arbitro con conseguente danno alla reputazione.
Le istruzioni, i moduli e ogni altra informazione sono raccolte in una guida pratica messa a punto dalla Banca d’Italia. Sono soggetti alla decisione dell’Arbitro le banche, gli intermediari iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica che operano in Italia, Poste italiane per le attività di Bancoposta e le banche e gli intermediari esteri che operano in Italia.
L’avvento dell’arbitro bancario e finanziario precede di pochissimi mesi l’entrata in vigore delle nuove “Regole sulla trasparenza nei rapporti tra banche e cliente “che, dal primo aprile 2010, dovrebbero rendere più comprensibili, standardizzate e confrontabili le informazioni sull’offerta delle banche ai consumatori.